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Autonomia differenziata, la Corte Costituzionale considera illegittimi alcuni dei profili della legge

La Corte Costituzionale si è espressa sui ricorsi presentati da alcune Regioni in merito al testo sulla legge dell’autonomia differenziata. La cd. “Legge Calderoli”, uno dei principali punti dell’agenda politica del giorno, aveva ben presto suscitato la disapprovazione dell’opposizione e di molte delle amministrazioni locali, le quali attraverso molteplici strumenti ed iniziative avevano manifestato il più grande dissenso. Su questi stessi presupposti si sono allora configurati i ricorsi alla Corte Costituzionale da parte di Puglia, Toscana, Campania e Sardegna.

I giudici della Corte, in considerazione della legge 86/24, hanno ritenuto non fondata la questione la questione di costituzionalità dell’intera legge circa l’autonomia differenziata delle regioni ordinarie, considerando tuttavia illegittime alcune specifiche disposizioni contenute nel testo preso in esame ex art.116 c. 3 della Costituzione. I punti sui quali si è concentrata la Corte Costituzionale sono in totale 7, alcuni dei quali sono stati:

  • La possibilità che possano essere trasferite materie o i relativi ambiti delle stesse attraverso l’intesa tra Stato e regione e la successiva legge di differenziazione, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata in relazione al principio di sussidiarietà direttamente espresso nel testo fondamentale.

  • L’assegnazione dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che bisogna garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, venendo compresi in essi i diritti civili e sociali). Il collegio ha ritenuto illegittima la previsione di legge che vedeva la loro assegnazione da parte del governo, ove tal mansione appartiene propriamente al Parlamento.

  • La possibilità di servirsi di decreti interministeriali per modificare le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

  • Bocciata anche la “facoltatività” per le regioni destinatarie della devoluzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica. Per ottenere maggiori forme di autonomia, le stesse possono ricorrere alle procedure già previste dai loro statuti speciali.

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