Lavoro. In Australia nasce il diritto alla disconnessione. E in Italia?
A partire dalla fine di agosto, in Australia è entrato in vigore il diritto alla disconnessione. Già presente in alcuni paesi dell’Unione Europa, tra cui Francia, Spagna e Grecia, la novità normativa entra in vigore anche “dall’altra parte del mondo”, a testimonianza di come alcune dinamiche e relative necessità siano ormai di diffusione globale.
Il diritto alla disconnessione fa fronte a tutte quelle situazioni in cui un dipendente viene contattato dal proprio datore di lavoro (o chi per lui) in un orario diverso da quello d’ufficio, affidandogli mansioni o incarichi che normalmente rientrerebbero nel quadro dei compiti che si svolgono durante “la giornata lavorativa”. A seguito della configurazione di tale diritto infatti, i dipendenti potranno avere il diritto di ignorare e-mail e chiamate di lavoro che arrivano al di fuori dell’orario d’ufficio, fermo restando la fattispecie di un rifiuto ritenuto “irragionevole”.
Proprio la ragionevolezza del diniego è stato uno dei punti più dibattuti in materia, arrivando a valutare la stessa in una chiamata del proprio datore di lavoro attraverso alcuni fattori, fra i quali:
- Urgenza e natura della comunicazione;
- Livello di responsabilità del dipendente contattato;
- Circostanze personali che riguardino la condizione del lavoratore;
- Circostanze che riguardino il rapporto contrattuale tra dipendente e datore di lavoro.
Il diritto alla disconnessione in Italia
Come già anticipato, alcuni paesi europei hanno previsto la configurazione di questo diritto, l’Italia invece non lo ha ancora fatto espressamente. A riguardo si potrebbe fare riferimento ad una normativa, rappresentata segnatamente dal D. lgs 66/2003 e dalla legge 81/2017 sul cd. “lavoro agile”. Il primo rappresenta in sintesi la normativa di riferimento circa l’organizzazione dell’orario di lavoro, tuttavia dallo stesso sfugge il divieto al contatto del lavoratore fuori “dall’orario d’ufficio”. La legge del 2017 parla invece di disconnessione, anche se in modo indiretto, prevedendo espressamente come: “nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro autorizzate dal medico del lavoro, nonché delle eventuali fasce di reperibilità, il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro senza che questo possa comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”